SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Il Codice individua delle categorie di soggetti che, con responsabilità diverse, sono coinvolte nel
trattamento dei dati personali.
Gli articolisotto delineano tali categorie:
Art. 28. Titolare del trattamento
| 1. |
Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione
o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento
è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale
del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza.
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Art. 29. Responsabile del trattamento
| 1. |
Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. |
| 2. |
Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. |
| 3. |
Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. |
| 4. |
I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. |
| 5. |
Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare
il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni
di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. |
Art. 30. Incaricati del trattamento
| 1. |
Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano
sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. |
| 2. |
La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica
ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli
addetti all’unità medesima. |
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