SANZIONI
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
| 1. |
Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile,
all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
|
Art. 158. Accertamenti
| 1. |
Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
|
| 2. |
I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si
avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
|
| 3. |
Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto
motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l’indifferibilità dell’accertamento.
|
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato
| 1. |
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di
trattamenti che presentano rischi pecifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per
uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
|
Art. 162. Altre fattispecie
| 1. |
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da cinquemila euro a trentamila euro
|
| 2. |
La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
|
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
| 1. |
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la
applica.
|
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
| 1. |
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150,
comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
quattromila euro a lire ventiquattromila euro.
|
ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento illecito di dati
| 1. |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123,
126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con
la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
|
| 2. |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22,
commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con
la reclusione da uno a tre anni.
|
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
| 1. |
Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti
in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o
produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
|
Art. 169. Misure di sicurezza
| 1. |
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
|
| 2. |
All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è
impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non
superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico
ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
successive modificazioni, in quanto applicabili.
|
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
| 1. |
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90,
150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
|
Art. 172. Pene accessorie
| 1. |
La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
|
|
|