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REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.


Introduzione
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Dati
Trattamento
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Trattamento fatto da privati
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Misure minime di sicurezza
Doc. Programmatico sulla sicurezza
Notificazione al Garante
Trattamento dei dati all'estero
Scadenze
Sanzioni
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