REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Il Codice prevede regole ulteriori relative a settori professionali diversi.
Prendiamo visione di alcuni articoli in merito.
Art. 23. Consenso
| 1. |
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
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| 2. |
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
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| 3. |
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
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| 4. |
Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
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Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
| 1. |
Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
| a) |
è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria; |
| b) |
è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell’interessato; |
| c) |
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; |
| d) |
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; |
| e) |
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica
la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2; |
| f) |
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale; |
| g) |
con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi
bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato; |
| h) |
con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13; |
| i) |
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico
in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi
codici, presso altri archivi privati. |
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Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
| 1. |
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
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| 2. |
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,
il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
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| 3. |
Il comma 1 non si applica al trattamento:
| a) |
dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento
a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti,
sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del
Garante; |
| b) |
dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale
o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria. |
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| 4. |
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa
autorizzazione del Garante:
| a) |
quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo
di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,
ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati
e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione
a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre
che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota
agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13; |
| b) |
quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2; |
| c) |
quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto
deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; |
| d) |
qquando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto
di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione
e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111. |
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| 5. |
I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. |
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
| 1. |
Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati
e di operazioni eseguibili.
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