MISURE DI SICUREZZA
Entriamo nel merito delle misure di sicurezza a cui, chiunque effettua un trattamento di dati personali,
deve attenersi:
Art. 31. Obblighi di sicurezza
| 1. |
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee
e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
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Art. 32. Particolari titolari
| 1. |
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente,
per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati
relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione
o cognizione non consentita.
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| 2. |
Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di
misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia
è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
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| 3. |
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione
delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili
rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
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