INFORMATIVA
Il Codice ribadisce la necessità di presentare l'informativa e di ottenere da parte dell'interessato il consenso,
prima di effettuare il trattamento dei dati.
In tal proposito, prendiamo visione dell'articolo 13 che formalizza quanto detto.
Art. 13. Informativa
| 1. |
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
| a) |
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; |
| b) |
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; |
| c) |
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; |
| d) |
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi; |
| e) |
i diritti di cui all'articolo 7; |
| f) |
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato
più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato
tale responsabile. |
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| 2. |
L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche
disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di
un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
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| 3. |
Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per
l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
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| 4. |
Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registra-
zione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
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| 5. |
La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
| a) |
i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria; |
| b) |
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; |
| c) |
l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. |
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