TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
La notificazione deve essere effettuata solo in particolari casi di trattamento a rischio.
Art. 42. Trasferimenti all’interno dell’Unione europea
| 1. |
Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da
restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione
europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti
in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
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Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
| 1. |
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma
o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea è consentito quando:
| a) |
l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili,
in forma scritta; |
| b) |
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato; |
| c) |
è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con
legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; |
| d) |
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica
la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2; |
| e) |
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale; |
| f) |
è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia; |
| g) |
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico
in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi
codici, presso altri archivi privati; |
| h) |
il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni. |
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Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
| 1. |
Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla
base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
| a) |
individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; |
| b) |
individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo
4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente
all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti. |
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Art. 45. Trasferimenti vietati
| 1. |
Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento
del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
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